Marchio collettivo
Il marchio collettivo svolge una funzione diversa da quella tipica del marchio: non contraddistingue infatti il prodotto di un imprenditore, e non può essere registrato da un'impresa per contrassegnare i propri prodotti.
La funzione dei marchi collettivi è quella di garantire l'origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un servizio.
Legittimati a registrare il marchio collettivo sono allora solamente quei soggetti (persone fisiche, associazioni, consorzi, cooperative, ecc.) il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto, regolando l'uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti che rispettino i criteri stabiliti.
Proprio a causa della loro funzione, che è principalmente di garanzia per il consumatore, il marchio collettivo può anche essere costituito da un segno che indichi la provenienza geografica dei prodotti o servizi.
Questo utilizzo non deve, comunque, creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione; così come non può impedire che un imprenditore indichi la provenienza geografica dei propri prodotti, nell'ambito della correttezza professionale.
Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo dovrà essere allegato, oltre quanto indicato per il marchio d'impresa nazionale, copia del regolamento concernente l'uso del marchio.
Il regolamento deve contenere le condizioni di appartenenza all'associazione o altro e le condizioni per l'utilizzazione del marchio, i riferimenti ai soggetti autorizzati ad usarlo, agli eventuali controlli ed alle sanzioni a carico degli utenti in caso di infrazioni.
Deve inoltre contenere norme che delimitino la provenienza geografica dei prodotti, l'indicazione delle materie prime da impiegare, dei procedimenti produttivi da seguire e sugli standard qualitativi da ottenere.
Le eventuali modifiche del regolamento d'uso devono essere comunicate all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Attestazioni di versamento
Diritti di deposito
Il versamento dei diritti di deposito deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale n. 82618000 intestato all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara.
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Causale |
Primo deposito (validità 10 anni) euro |
Rinnovazione (validità 10 anni) euro |
| Diritti di deposito domanda per una o più classi |
337,00 |
202,00 |
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Soprattassa per ritardo nella rinnovazione |
34,00 |
Diritti di segreteria
Devono essere versati sul conto corrente numero 527168 intestato a Camera di Commercio di Genova, Via Garibaldi 4, 16124 Genova.
L'importo del diritto di deposito è di 40,00 euro, maggiorati di 3,00 euro nel caso in cui il richiedente desideri una copia autentica.
Marche da bollo
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una marca da bollo da 14,62 euro da applicare sull'originale del modulo C
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una marca da bollo da 14,62 euro se l'interessato desidera copia autentica del modulo C avente effetto legale
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