Domande e risposte
Quali sono le formalità amministrative per avviare un'attività di import-export?
Per avviare un’attività di import-export occorre innanzitutto esercitare un'impresa in forma di società o individuale. Dal 1 aprile 2010 è attiva una procedura denominata ComUnica che consente di eseguire contemporaneamente e con un’unica modalità di presentazione, per il tramite del Registro imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi necessari all’avvio dell’impresa ai fini della pubblicità legale nel Registro imprese, dell’iscrizione all’Albo imprese artigiane, ma anche ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). Per le società orientate all'import-export, occorre che l'attività specifica che si intende sviluppare sia indicata nell’oggetto sociale. In generale, per le attività di import-export avviate bisogna considerare in che forma queste verranno esercitate, distinguendo tra: • attività di produzione e relativo commercio, generalmente libera (sussistono però determinati adempimenti per alcuni tipi di prodotti); • attività di commercio all’ingrosso, disciplinata dall’art. 5 del D. Lgs. 114/98, per la quale è necessario compilare il modello apposito rinvenibile sul sito della Camera di commercio ed allegarlo alla pratica ComUnica da inviare telematicamente al registro imprese; • attività di commercio al dettaglio, per le quali sarà necessario rivolgersi in via preventiva al Comune ove si intende esercitare l'attività (o dove l'impresa ha sede legale per le forme di commercio via internet, quindi prive di un locale commerciale di riferimento) e documentare poi la presentazione della relativa domanda, tramite ComUnica, al Registro Imprese.
Come faccio a conoscere l'affidabilità del mio potenziale partner straniero?
In relazione al rischio che può derivare dalla scarsa solvibilità del partner commerciale straniero prescelto, dalla sua inaffidabilità, dalla sua malafede o anche dalla sua litigiosità, prima di intraprendere qualsiasi attività e/o trattativa commerciale è necessario raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sulle condizioni di liquidità del partner, sui beni di cui risulta essere proprietario, sulle sue abitudini in fatto di pagamenti e su eventuali cause in cui è coinvolto. Tali informazioni sono reperibili con varie tipologie di fonti, con diversi gradi di affidabilità e comportanti un diverso costo, anche on line su siti specializzati di società che offrono tale servizio a pagamento. L’Ufficio E-commerce e Commercio estero della Camera di commercio di Genova, grazie all’abbonamento ad alcune fonti sopraccitate, offre alle imprese uno strumento di valutazione dell’affidabilità finanziaria del proprio potenziale partner straniero per sviluppare in maggior sicurezza le proprie attività con l’estero. Le banche dati con le quali si effettuano le ricerche sono: • Dun & Bradstreet: consente di ottenere report informativi su imprese situate all’estero, con indicazioni utili a valutare l’affidabilità e la solvibilità dell’impresa: informazioni di natura economica e patrimoniale, dati finanziari, dettagli sugli amministratori, abitudini di pagamento, comparazione con i dati di settore, ed il Rating D&B, un indice di rapida identificazione dell’affidabilità aziendale. • EBR (European Business Register): consente di consultare on line dati relativi alle imprese nei Paesi aderenti alla rete EBR (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina) secondo le norme vigenti in ciascuno degli Stati. La rete infatti collega i Registri delle Imprese dei Paesi aderenti. La gamma dei documenti disponibili varia a seconda dei Paesi, partendo da una base minima che comprende le schede impresa, fino a documenti più complessi come le liste dei titolari di cariche, gli atti e i bilanci. Il servizio è a pagamento.
DOPO GLI ULTIMI AVVENIMENTI DEL NORD AFRICA, COME FACCIO A REPERIRE INFORMAZIONI SULLA RISCHIOSITA' DEI MERCATI ESTERI?
Per quanto riguarda il rischio Paese, cioè quello che deriva non dal comportamento del singolo partner commerciale straniero, ma da eventi politici, sociali, economici e finanziari del Paese in cui si va ad operare, è indubbio che la ricerca delle informazioni da acquisire può presentare notevoli difficoltà. Nel campo del rischio Paese, in misura decisamente maggiore rispetto al campo del rischio commerciale, è bene non affidarsi a sistemi informativi poco sicuri, ma ricorrere a fonti ufficiali e istituzionali. Tra queste si suggerisce di consultare la società SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A con sito www.sace.it ), agenzia del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, che attraverso una serie di indicatori, monitora costantemente i mercati stranieri, esprimendo una valutazione sulla loro rischiosità.
QUALI SONO LE PRIME CONSIDERAZIONI CHE DEVO FARE PER OPERARE ALL’ESTERO?
Una volta assolti tutti gli adempimenti richiesti per l’apertura di un’impresa e raccolte tutte le informazioni utili per operare in sicurezza con l’estero, è possibile iniziare la propria attività commerciale. Le ulteriori considerazioni riguardano: 1. i Paesi di destinazione / provenienza delle merci che si intendono commercializzare ed i relativi risvolti in tema fiscale 2. i documenti comunemente utilizzati nelle operazioni con l'estero 3. il tipo di merci oggetto dell’operazione commerciale ed eventuali autorizzazioni o certificazioni da richiedere 4. le imposte applicate alle merci che si intendono commercializzare ed in particolare i dazi.
QUALI SONO I DOCUMENTI COMUNEMENTE UTILIZZATI NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO?
I documenti utilizzati comunemente nell’ambito delle operazioni commerciali con l’estero sono: • la fattura commerciale: emessa dal venditore nella lingua richiesta dal Paese destinatario della merce e nel numero di copie da esso richieste, in cui sono riportati elementi essenziali secondo la normativa fiscale vigente e altre informazioni che possono essere comunque utili. • la distinta di carico: meglio nota come packing list emesso dal venditore, in cui devono essere riportati: il numero di fattura commerciale cui la distinta fa riferimento; il numero e la tipologia dei colli; la descrizione delle merci contenute in ciascun collo; eventuali estremi del container all’interno del quale vengono caricate le merci. • il certificato di origine (documento di origine non preferenziale): attesta l’esatta ed ufficiale origine delle merci da sdoganare. È uno strumento indispensabile per la dogana del Paese importatore che può così verificare il regime daziario da applicare alla merce. Tale certificato è da richiedere alla Camera di commercio competente territorialmente, compilando l’apposita domanda (scaricabile dal sito alle pagine del commercio estero) con la quale si ottiene un modello prestampato disponibile presso l’Ufficio E-Commerce e Commercio estero. Talvolta può accadere che un determinato Paese ne richieda la vidimazione anche presso il proprio consolato o ambasciata. • il certificato EUR.1 o altri certificati di origine preferenziale: si tratta di documenti che servono ad attestare l’origine comunitaria delle merci, costituendo il titolo giustificativo per l’applicazione del regime tariffario preferenziale (dazio ridotto o nullo) in base agli accordi bilaterali tra l’Unione Europea ed alcuni Paesi. L’Autorità competente al rilascio è la Dogana. • il documento di trasporto: è un documento che attesta la stipula di un contratto di trasporto tra il mittente ed il vettore e che comprova la presa in carico della merce da parte del vettore per effettuarne la spedizione nei termini convenuti tra le parti. I principali documenti di trasporto sono le lettere di vettura marittima, aerea, ferroviaria e stradale. • il certificato di assicurazione: è un documento che riporta le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione stipulato sulla merce in corso di trasferimento dal mittente al destinatario. Oltre a questi documenti a seconda dei casi possono essere richiesti obbligatoriamente specifici certificati (come per esempio i certificati sanitari per gli alimentari) o altre attestazioni. Si consiglia di porre la massima attenzione e di verificare preventivamente la possibilità di ottenere in Italia documenti o dichiarazioni richieste da clienti o banche estere.
UN CLIENTE ESTERO MI CHIEDE UN CERTIFICATO DI ORIGINE EMESSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO. CHE COS’E’?
I certificati di origine sono documenti utilizzati nei rapporti tra la Comunità europea e i Paesi Terzi, in applicazione a quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2454/93 del 2.7.1993. Essi sono esclusivamente destinati a provare l'origine delle merci e non attestano l’esportazione delle merci. Non sono considerati documenti che rappresentano la merce e dunque non possono essere considerati documenti accompagnatori. Informazioni, istruzioni e modulistica sono reperibili sul sito www.ge.camcom.gov.it alle pagine del Commercio estero.
CHE COS’E’ LA CONVALIDA ANNUALE DEL CODICE MECCANOGRAFICO?
La convalida è l’adempimento previsto dall’ultima circolare ministeriale, che ha innovato il codice meccanografico, ossia il codice alfanumerico, che individua – anche nella visura del Registro Imprese – gli operatori con l’estero. L’obiettivo dell’introduzione di questo nuovo adempimento è quello di consentire alle Camere di Commercio di avere un registro degli operatori – chiamato ITALIANCOM – aggiornato e completo e alle imprese di essere inserite in un database il cui utilizzo ha importanti risvolti non soltanto amministrativi, ma anche promozionali per le stesse. Come per tutte le pratiche alla Camera di Commercio, la convalida si effettua con una procedura telematica (i cui dettagli possono essere scaricati alle pagine del Commercio Estero) e va effettuata obbligatoriamente ogni anno.
HO SENTITO PARLARE DEL DATABASE ITALIANCOM: SAPETE DIRMI COS’E’?
ITALIANCOM è il registro degli operatori abituali con l’estero, ossia le imprese in possesso del codice meccanografico (per ulteriori dettagli si vedano le pagine dedicate nella sezione Commercio estero). Contiene dati forniti direttamente dalle imprese sulla base di un form stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico e che devono essere aggiornati annualmente attraverso la convalida telematica. Dal database è possibile estrarre elenchi secondo diversi parametri. Per rispetto della normativa sulla privacy e delle attività istituzionali della Camera di Commercio, gli elenchi vengono forniti soltanto ad imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio: il servizio è a pagamento.
SE AVESSI UN QUESITO SPECIFICO SU TEMI LEGATI AL COMMERCIO INTERNAZIONALE, LA CAMERA DI COMMERCIO PUO’ DARMI UNA CONSULENZA?
L’Ufficio E-commerce e Commercio camerale è uno sportello informativo e di prima assistenza e non consulenziale. Proprio per fornire ai propri utenti un ulteriore strumento per approfondimenti e richieste specifiche, da anni la Camera partecipa all’iniziativa chiamata Infoexport: si tratta di un portale di informazione e consulenza on-line su tematiche relative al commercio internazionale. Attraverso una richiesta on line (preceduta da una registrazione gratuita) è possibile ottenere una risposta al proprio quesito da parte di esperti selezionati tra i migliori in Italia: infatti www.infoexport.it è un servizio del network delle Camere di Commercio italiane, nato proprio dalla collaborazione comune. Il servizio è a pagamento.
COME POSSO TENERMI AGGIORNATO SULLE NOTIZIE RIGUARDANTI IL COMMERCIO ESTERO?
L’Ufficio E-Commerce e Commercio Estero cura una rassegna stampa riguardante le notizie relative ai mercati esteri. Le NOTIZIE DAL COMMERCIO ESTERO sono consultabili direttamente in home page del sito web camerale www.ge.camcom.gov.it fra i TEMI PIU’ RICERCATI. La rassegna è suddivisa in rubriche fisse (come normativa, notizie dall’Europa o dal mondo), con segnalazioni di siti utili e approfondimenti su varie tematiche. Fra le rubriche ne figura anche una dedicata all’e-commerce e alle segnalazioni di eventi/iniziative per l’internazionalizzazione promosse da enti/organismi/associazioni ufficiali.
HO UN’IMPRESA ALL’ESTERO E VORREI APRIRE UNA SEDE/FILIALE ANCHE IN ITALIA. COSA DEVO FARE?
Occorre distinguere l’apertura di una sede secondaria o di una unità locale. Nel primo caso occorre deve richiedersi l’iscrizione a Registro Imprese da cui derivano specifici obblighi, ad esempio in materia di deposito del bilancio annuale. Nel secondo caso, invece, di una generica unità locale l’iscrizione avviene soltanto al REA (Repertorio Economico Amministrativo). Per la denuncia al REA deve essere compilato il modello R (contenente i dati generali dell’impresa) accompagnato dal modello UL (contenente i dati della sede secondaria o unità locale in Italia). Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito camerale www.ge.camcom.gov.it alle pagine del Registro Imprese.
COME FARE PER CALCOLARE L’IMPORTO DEGLI ONERI DOGANALI PER MERCI ACQUISTATE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA ED IMPORTATE IN ITALIA?
La base imponibile per l'applicazione dei dazi ad valorem (la quasi generalità dei dazi) è costituita dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione (articoli 29 e seguenti del Regolamento CEE n. 2913/92 e art. 32 dello stesso Regolamento CEE). Invece la base imponibile su cui va calcolata l'IVA all'importazione è costituita dal valore doganale sopra descritto, al quale vanno sommati gli eventuali dazi e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità (articolo 69 del DPR n. 633/72). Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l´applicazione dell´esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l´eventuale necessità di licenze o l´esistenza di limitazioni all'importazione. Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it), alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC)". Si fa presente, comunque, che la classifica definitiva della merce viene determinata direttamente dai funzionari doganali solo all'atto della presentazione della stessa in dogana.
Menù principale
- Abilitazioni albi e licenze
- Ambiente
- Bandi e concorsi
- Carte digitali e strumenti telematici
- Commercio estero
- Contributi e finanziamenti
- Diritto annuale
- Formazione
- Fornitori
- Logistica
- Promozione dell'economia
- Registro imprese
- Regolazione del mercato e tutela del consumatore
- Statistica, studi, prezzi e tariffe
- Tutela dei prodotti tipici

