Agenti e rappresentanti di commercio

Descrizione

L'attività di agente è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati case mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.

Requisiti

Incompatibilità

Sono incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente di commercio il lavoro svolto in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, privati o pubblici e l´iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.

Requisiti generali

  • la maggiore età

Requisiti morali

  • non essere interdetto o inabilitato (artt. 414-432 c.c.)
  • non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 336-360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.), la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.); contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.); per delitto di omicidio volontario (artt. 575- 589 c.p.); furto (artt. 624-627 c.p.); rapina (art. 628 c.p.); estorsione (artt. 629-630 c.p.); truffa (art. 640 c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.), salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
  • non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per ogni altro delitto non colposo (art. 43 c.p.) per il quale la legge commini la pena della reclusione (art. 23 c.p.) non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

N.B.: Il carattere ostativo dei reati è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento ex artt. 444-445 c.p.p., salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, 2° co. c.p.p.).

Requisiti professionali

  • possesso di diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche
  • aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (nel settore commercio livelli I, II, negli altri settori livelli VI, VII) purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda
  • aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale riconosciuto dalla Regione.

Titoli di studio abilitanti

Biennio di attività qualificata

Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni di direzione e organizzazione delle vendite (cfr. art. 4, 2° comma, ex D.M. 21 agosto 1985).

Oltre al dipendente addetto al settore vendite, può far valere il biennio di esperienza professionale:

  • il titolare di impresa individuale o il socio amministratore di società che abbia svolto, per almeno due anni nell´ultimo quinquennio, attività di vendita o attività artigiana o industriale di produzione e relativa vendita
  • il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria (cfr. Circolare del M.I.C.A. n. 3092/C del 10 dicembre 1985)
  • il collaboratore o coadiuvante di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell'ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti, nonché il coadiuvante di un agente e rappresentante di commercio a condizione che l'attività svolta sia comprovata dall'iscrizione negli elenchi assistenziali e previdenziali (cfr. Circolare del M.I.C.A. n. 3329/C del 4 marzo 1994)
  • il titolare di impresa individuale o il socio amministratore di società che abbia svolto, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di agente di commercio nel caso di iscrizione nel Registro delle Imprese con il solo contratto di agenzia in data antecedente il 12 maggio 2012, ai sensi della direttiva del Consiglio europeo del 18/12/86 n. 86/653/CEE.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di agente di commercio, la Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di studio o esperienza professionale) conseguite o maturate all'estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni indicate sul loro sito https://www.mise.gov.it

IMPORTANTE:

dal 31/12/2019 l'iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio NON COSTITUISCE PIU' REQUISITO PROFESSIONALE ABILITANTE per l'avvio dell'attività di agente/rappresentante di commercio

Elenco società e elenco persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti

Corsi professionali

Coloro che non hanno né il titolo di studio, né una precedente esperienza lavorativa, possono maturare il requisito professionale previa frequenza di un apposito corso professionale.

L'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 dà mandato alle Regioni di predisporre dei programmi annuali e pluriennali di attuazione per le attività di formazione professionale. L'attuazione di tali programmi e piani è realizzata o direttamente presso strutture pubbliche o, mediante convenzione, da enti o soggetti che siano stati appositamente accreditati.

Ulteriori informazioni sul sito Centro Ligure della Produttività

Requisiti per l'iscrizione delle Società

Secondo quanto disposto dall'art. 6, 1° comma, della legge n. 204/85, qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione devono essere posseduti «dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse».

Pertanto, nel caso di società in nome collettivo, il possesso dei requisiti sarà richiesto per tutti i soci in possesso di firma e dunque di legale rappresentanza; per le società in accomandita semplice, per tutti i soci accomandatari; per le società giuridiche, per tutti coloro cui sono stati conferiti i poteri di legale rappresentanza, e quindi, di norma gli amministratori (presidente, amministratore unico, amministratori delegati).

"Nell'ipotesi in cui dall'atto costitutivo o dal verbale assembleare o del Consiglio di amministrazione, risulti l'esistenza di una delega delimitata all'attività di agenzia solo per un legale rappresentante specifico, il possesso dei requisiti professionali sarà verificata soltanto per quest'ultimo" (Parere MICA prot. n. 314061 del 02/04/1986).

L'ufficio Registro imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Il Conservatore del Registro delle Imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Modalità di presentazione e modulistica

Le imprese che intendono iniziare l’attività di agente/rappresentante di commercio devono presentare una pratica al Registro delle Imprese, seguendo le istruzioni che si possono trovare consultando il sito https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ge nella sezione “Attività regolamentate” e scegliendo poi la voce Agenti/rappresentanti.
In linea generale, si dovrà predisporre per prima una pratica telematica di iscrizione di Impresa Individuale con immediato inizio dell'attività (per ulteriori informazioni sulla predisposizione di questo tipo di pratica sul sito https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ge inserire nel box di ricerca il numero 116754425), l'aggiunta/inizio di attività su Impresa Individuale già iscritta dell'attività (per ulteriori informazioni sulla predisposizione di questo tipo di pratica sul sito https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ge inserire nel box di ricerca il numero 116773802/116773721) o l'aggiunta/inizio attività di società dell'attività (per ulteriori informazioni sulla predisposizione di questo tipo di pratica sul sito https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ge inserire nel box di ricerca il numero 116822014/116802912). Al termine della compilazione della pratica per il Registro imprese, nella schermata "Dettaglio pratica”, cliccare su "Definisci SCIA" per procedere alla compilazione e, una volta terminata, cliccare su ogni "Firma" e al termine anche su "Firma SCIA". Per ulteriori dettagli sulla compilazione consultare la guida starweb nella sezione relativa alla SCIA per agenti, mediatori, spedizionieri (7.1.2).

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La firma digitale sulla SCIA dovrà essere apposta dal titolare, in caso di impresa individuale, e dai legali rappresentanti preposti all’attività di agente/rappresentante di commercio, in caso di società.
Qualora uno o più di questi soggetti non dispongano della firma digitale, potranno stampare il modello e apporvi la propria firma autografa. Tale modello dovrà poi essere scannerizzato insieme ad un documento di identità e allegato alla pratica.

La scia dovrà essere firmare digitalmente la SCIA anche dal soggetto incaricato alla spedizione della pratica (iscritto all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili).