Dal 30 giugno 2023 entrano in vigore tutte le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia per le mediazioni depositate.

Dal 30 giugno 2023 entrano in vigore tutte le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al D.lgs n. 28/2010:

  • L’ampliamento delle materie della mediazione che aggiunte le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti di opera, rete di somministrazione, società di persone e subfornitura;
  • La derogabilità della competenza territoriale su accordo delle parti;
  • La durata non superiore a tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi;
  • La fissazione del primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti;
  • La partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione.

Relativamente ai costi delle mediazioni le nuove norme introdotte prevedono il versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione al momento del deposito della domanda e al momento dell’adesione per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese documentate. Inoltre, è previsto che il regolamento dell’organismo dovrà indicare le ulteriori spese di mediazione dovute delle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. Sono in fase di aggiornamento, il Regolamento, le Tariffe e la Modulistica.

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