Nuovi obblighi dal 31 ottobre - Comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori

Entro 31 dicembre obbligo PEC agli amministratori

Si informa che l’articolo 13 del Decreto-Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025, ha modificato l’art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012, ridefinendo l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) al Registro delle imprese.

Dal 31 ottobre 2025 tale obbligo riguarda solo gli amministratori che ricoprono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione.

La norma si applica a tutti coloro che, nelle società di capitali, società consortili e cooperative, assumono una delle cariche sopra indicate.
Restano esclusi dall’obbligo gli amministratori di società di persone (S.n.c., S.a.s.) e coloro che, nelle società di capitali o in altri enti (Consorzi, Reti di imprese, ecc.), ricoprono cariche diverse (es. consiglieri, presidenti di comitati o altri organi interni).
L’obbligo sorge:

  • al momento della nomina o conferma dell’amministratore nelle cariche indicate;

  • per coloro che già rivestono tali cariche al 31 ottobre 2025, con termine di comunicazione entro il 31 dicembre 2025.

Il domicilio digitale non può coincidere con quello dell’impresa.

Chi già riveste tali cariche al 31/10/2025 dovrà comunicare la propria PEC entro il 31 dicembre 2025.

Il mancato adempimento comporta le sanzioni previste dall’art. 16, comma 6-bis del D.L. 185/2008 o dall’art. 2630 c.c.

La comunicazione è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo se presentata come adempimento autonomo.
In caso di nuove nomine prive della comunicazione del domicilio digitale, l’Ufficio sospenderà la domanda fino all’integrazione.

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