Albo imprese artigiane

Artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendosene la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono affidate alle Camere di Commercio, su delega delle Regioni.

La Commissione provinciale per l'artigianato (CPA), organo amministrativo di rappresentanza dell'Artigianato che svolge funzioni riguardanti la tutela dell'Albo, dispone accertamenti e controlli al fine della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti legittimati.

 

Forme iscrivibili


L'impresa è artigiana quando è organizzata:

  • in forma di impresa individuale
  • in forma di società in nome collettivo a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo
  • in forma di società cooperativa a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo
  • in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice
  • in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati nell'art 2 e non sia socio unico di altra società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice
  • in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
    Sono escluse le società per azioni e le società in accomandita per azioni

Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente purché non superi i seguenti limiti:

  • per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
  • per l'impresa che lavora in serie purché con lavorazioni non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
  • per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
  • per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti
  • per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Familiari coadiuvanti

L'art. 2 della legge 463/59 ha esteso l'obbligo assicurativo ai familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda.
Sono considerati iscrivibili in qualità di familiari coadiuvanti del titolare

 

In linea retta In linea collaterale
A) I parenti entro il terzo grado:
  • nonni
  • genitori: sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna
  • figli: sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge
  • nipoti, in quanto figli dei figli
  • fratello, sorella
  • zio/a, in quanto fratello o sorella di un genitore del titolare
  • nipote, in quanto figlio di fratello o sorella del titolare
B) Gli affini entro il secondo grado:
  • cognato, in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare
  • suocero/a
  • genero
  • nuora
  • cognato, in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare

 

L'INPS, inoltre, con una nota del 2003, ha chiarito che è iscrivibile in qualità di familiare coadiuvante il coniuge legalmente separato, per il quale non è ancora passata in giudicato la sentenza di divorzio, in quanto la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale.

Le comunicazione di iscrizione, modifica e cancellazione all’albo delle imprese artigiane, ai sensi dell’art. 9bis D.L. 7/2007 e del DPCM 06/05/2009, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, sia per le imprese individuali che per le società, con le stesse modalità previste dalla Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.

Scarica qui gli importi dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per la presentazione delle pratiche telematiche artigiane mediante Comunicazione Unica.

Per tutte le informazioni sulla corretta compilazione delle pratiche si può far riferimento al seguente sito (link sari) .

Iscrizione

Le domande e le denunce all'Albo Imprese Artigiane devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di decorrenza dall'evento da iscrivere.

In caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 della L.R. 3/2003 come modificata dalla L.R. 14/2011. Le funzioni inerenti l'applicazione delle predette sanzioni sono delegate alla Camera di Commercio.

Scarica qui la tabella delle sanzioni Albo Imprese artigiane.

Le sanzioni si prescrivono decorsi cinque anni dal 31° giorno successivo all'evento da iscrivere all'Albo.

La Commissione provinciale artigianato, dopo aver valutato l'esistenza dei requisiti previsti dalla L. 443/85, nonchè dalla L.R. 3/2003 dispone l'iscrizione oppure rigetta la domanda.

Se entro 60 giorni dalla presentazione l'interessato non riceve una comunicazione da parte della Commissione provinciale artigianato, la domanda si intende accolta.

In caso di rifiuto dell'iscrizione all'Albo, è possibile presentare ricorso entro 60 giorni alla Commissione regionale artigianato e - in caso di ulteriore rigetto - al Tribunale, entro altri 60 giorni.

Cancellazione retroattiva

Come da accordi intercorsi tra Direzione Provinciale dell'INPS di Genova e la locale Commissione Provinciale per l'Artigianato, in caso di denuncia di cessazione dell'attività artigiana effettuata con oltre un anno di ritardo (data di domanda successiva alla data dell'evento di oltre dodici mesi), la pratica telematica ComUnica deve essere opportunamente documentata.
Tra i documenti che potrebbero essere allegati alle istanze si evidenziano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti:

  1. documentazione atta a dimostrare lo status di lavoratore subordinato (ad es. copia della scheda anagrafico-professionale di cui al D.M. 30/10/2007 rilasciata dal Centro per l'impiego o, per i periodi antecedenti il 30/01/2003, dell'ex libretto di lavoro, ovvero copia dei Modd. CUD o la/e dichiarazione/i del/i datore/i di lavoro) o quello di iscritto nelle liste di disoccupazione
  2. la cessazione (o la domanda di cessazione) della partita IVA
  3. la chiusura (o la domanda di chiusura) della propria posizione assicurativa presso l'INAIL
  4. documentazione relativa alle ultime dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate e, nei casi in cui sia prevista la dichiarazione annuale IVA, la sua eventuale mancata presentazione in data successiva a quella della cessazione dell'attività;
  5. i contratti stipulati e disdetti al fine dell'utilizzo delle varie utenze tecnologiche (ad es. la disdetta delle utenze elettriche, di quelle telefoniche, la scadenza del contratto di locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, ecc.);
  6. certificazione medica che testimoni l'oggettiva impossibilità alla prosecuzione dell'attività artigiana
  7. nel caso di attività soggette ad autorizzazioni amministrative da parte del Comune o di altri Uffici pubblici, gli estremi della loro revoca od annullamento
  8. ogni altra documentazione utile alla dimostrazione dell'effettiva cessazione dell'attività alla data indicata nell'istanza.

Accordo Inps 
Autocertificazione