Cancellazioni d'ufficio

Cancellazioni d'ufficio delle delle imprese senza codice fiscale ai sensi dell'art 18 DPR 581/95

Ai sensi dell’art. 11, comma nove, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, è prevista l’obbligatoria indicazione del codice fiscale all’atto di iscrizione nel Registro delle Imprese, prescrizione avvalorata anche dall’art. 6 lett. f) del D.P.R. 605/1973 che prevede l’obbligo di indicazione del codice fiscale nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri ed albi tenuti dalla Camera di Commercio.

Determinazione del Conservatore del registro delle imprese di cancellazione d’ufficio delle imprese prive del codice fiscale ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e dell’art. 40, commi 2-8 del D.L. 16 luglio 20020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(vedi allegato sotto riportato)

Determinazione del Conservatore

Elenco delle imprese prive di codice fiscale oggetto di cancellazione ex art. 40 co.2, del D.L. 76/2020

Cancellazioni d'ufficio delle Società di capitali ai sensi dell'art. 40, co. 2, del D.L. 76/2020

Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L.11 settembre 2020, n.120, dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  1. a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
  2. b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il Conservatore iscrive d'ufficio, nel Registro delle Imprese, la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, comunicando l'avvio del procedimento agli amministratori delle società interessate, i quali possono presentare, entro sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, trasmettendo le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
Decorso tale termine, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal medesimo Registro.

Determinazione del Conservatore del registro delle imprese di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione previsto dall'art. 40 D.L. 16 n.76/2020 convertito in L. n.120/2020.

(vedi allegato sotto riportato)

Determinazione sulle modalità di cancellazione d'ufficio

Determinazione del Conservatore

Elenco delle società oggetto di cancellazione ex art. 40 co.2, del D.L. 76/2020

Lettera agli amministratori per iscrizione causa di scioglimento ex art. 40, co.2, del D.L. 76/2020

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pubblicato il 17/03/2022 ultima modifica 09/05/2023