Impresa sociale
Impresa sociale
Il Decreto legislativo n. 155/2006 all'art. 1 attribuisce la qualifica di impresa sociale "…a tutte le organizzazioni private, …compresi gli enti di cui al libro V del codice civile (impresa individuale, società di persone, società di capitali e consorzi) che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale...".
Costituzione
L'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico depositato entro trenta giorni, a cura del notaio o degli amministratori, al registro delle imprese della provincia dove ha sede l'impresa sociale.
I decreti attuativi riguardano:
- l'adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, e cessione di azienda;
- gli atti che devono essere depositati da parte delle imprese sociali presso il Registro delle Imprese;
- l'adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale;
- la definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.
Il decreto relativo agli atti da depositare al Registro Imprese prevede il deposito dei seguenti atti:
- l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
- il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) (situazione patrimoniale ed economica dell'impresa) e c) (bilancio sociale), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione per i gruppi di imprese sociali;
- ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
I documenti devono essere depositati utilizzando la modulistica ministeriale prevista per gli adempimenti societari e dovranno essere presentati entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento oggetto dell'adempimento, in via telematica, con firma digitale di un legale rappresentante o, se si tratta di atto costitutivo o modificazioni statutarie, del notaio.
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