Start up, Incubatori e PMI innovative
Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del DL 179/2012, chiamato anche decreto legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato ha adottato una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese disciplinando le Start up innovative e gli incubatori certificati.
Sempre in materia di imprese innovative il decreto legge n.3 del 24 gennaio 2015 cd "Investment Compact" ha previsto l'istituzione di una nuova sezione speciale del Registro Imprese a cui possono iscriversi le PMI innovative.
Si tratta di società di capitali di diritto italiano, costituite anche in forma cooperativa, che rispondono a determinati requisiti previsti dalle normative.
Nelle prossime pagine potete trovare le guide nazionali contenenti le informazioni e le istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e per i successivi periodici adempimenti volti a modificarne o confermarne i requisiti. Troverete anche il rimando alle pagine del sito del Ministero dello sviluppo economico, che fornisce maggiori informazioni sulle misure di sostegno previste per queste società.
Sito di riferimento
TABELLA COMPARATIVA delle caratteristiche delle Start-up e delle PMI innovative:
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START-UP |
PMI INNOVATIVE |
Riferimento normativo |
D.L. 179/2012, art. 25, comma 2 |
D.L. 3/2015, art. 4, comma 1 |
Forma giuridica |
Società di capitali, anche cooperativa |
Società di capitali, anche cooperativa. |
Limiti temporali |
Costituita da non più di 60 mesi |
Nessun limite, ma deve essere in possesso di certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale consolidato. |
Limiti dimensionali |
Meno di 5 milioni di fatturato annuo |
Piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361 CE (meno di 250 persone occupate e con un fatturato annuo che non superi i 50 milioni di euro, o che il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro) |
Residenza |
Residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell’UE, purché abbia un una sede produttiva o una filiale in Italia. |
Idem |
Capitale |
Non quotato |
Idem |
Distribuzione di utili |
Non distribuisce utili e non li ha distribuiti |
Nessun limite |
Fallimento |
Soggetta a disciplina speciale in caso di fallimento |
Soggetta a disciplina ordinaria in caso di fallimento |
Limiti dell’oggetto sociale |
Ha quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. |
Nessun limite |
Requisiti opzionali per dimostrare il carattere di innovazione tecnologica |
Deve avere almeno 1 su 3 dei seguenti requisiti:
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Deve avere almeno 2 su 3 dei seguenti requisiti:
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Diritto annuo CCIAA |
Esonerata per 5 anni |
Nessun esonero |
Sugli adempimenti relativi al Registro Imprese |
Esonerata per 5 anni dal pagamento di diritti di segreteria e imposta di bollo. |
È tenuta al pagamento dei diritti di segreteria, ma è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo per i primi cinque anni dalla data dell’iscrizione nella sezione speciale |