Titolari metrici

Sono considerati Titolari metrici le aziende che adoperano strumenti metrici aventi funzione di misura legale (Art.2.1 a) D.M. 93/2017). Sono automaticamente inserite nell’ Elenco titolari metrici quelle ditte iscritte al Registro Imprese che, nell'esercizio della propria attività, utilizzano strumenti di misura per transazioni commerciali e altre funzioni descritte all’art. 2.1.a)  sopracitato.

I Titolari sono tenuti a richiedere la verificazione periodica degli strumenti utilizzati a un Organismo/Laboratorio accreditato per la tipologia di strumento, secondo la periodicità fissata in relazione al tipo di strumento dall’All. IV D.M. 93, e comunque ogni volta che gli strumenti siano sottoposti a riparazioni o aggiornamenti che implicano la rimozione dei sigilli legali materiali o elettronici.

I Titolari degli strumenti sono soggetti agli obblighi previsti negli articoli 7 e 8 del D.M. 93:

-  comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento é in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;

 - mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

 - curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

 - conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;

 - curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

 - richiedono, nel caso di strumenti riparati, una nuova verificazione periodica all’Organismo prescelto, entro 10 (dieci) giorni dall’intervento di riparazione.

In questo caso lo strumento potrà essere utilizzato solo in presenza dei sigilli provvisori del riparatore sino all’esecuzione della verificazione, che dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta all’Organismo.

SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi sopraelencati costituisce violazione amministrativa e comporta una sanzione pecuniaria. Nel dettaglio:

Per gli strumenti MID, disciplinati dal D. Lgs. 22/2007: poiché con il D.M. 93/2017 trova attuazione l'art.19 del D. Lgs 22/2007, si applica la sanzione stabilita all'art. 20 comma 2-bis del D. Lgs 22/2007,da 500 a 1500 euro per ciascuna violazione;

Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico disciplinati dal D. Lgs. 517/92, siccome con il D.M. 93/2017 trova attuazione l'art. 10 del D. Lgs. 517/92, si applica la sanzione prevista all'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 517/92,da 500 a 1500 euro per ciascuna violazione;

Per gli altri strumenti, inclusi quelli approvati secondo la normativa nazionale, per le violazioni al D.M. 93/2017 riconducibili all'uso di pesi e misure senza osservare le prescrizioni di legge, si applica l'art. 692 c.p. depenalizzato, con una sanzione amministrativa da 103 a 619 euro.