Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.
Le attività di:
- pulizia
- disinfezione
- disinfestazione
- derattizzazione
- sanificazione
sono disciplinate dalla L.25/1/1994 n. 82, che prevede il rispetto di specifici requisiti economico-finanziari, di onorabilità e tecnico-professionali. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di pulizia e disinfezione dal 1/2/2007 non sono soggette al possesso dei requisiti professionali (art. 10, comma 3, D.L. 31/1/2007, n. 7).
Requisiti di onorabilità
Indicati nella modulistica SCIA
Impresa individuale
Devono valere per il titolare o per chi è preposto all'esercizio dell'attività
Società
Devono valere:
- per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo
- per il/i socio/i accomandatario/i per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni (l'assenza di protesti viene verificata, altresì, anche relativamente ai soci accomandanti di S.A.S.)
- per gli amministratori per le società di capitali e le cooperative
Requisiti tecnico-professionali
Solo per le imprese che svolgano attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
Deve essere posseduto da un responsabile tecnico appositamente individuato che non può essere un consulente o un professionista esterno uno dei seguenti requisiti:
- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente e svolgimento di un periodo di esperienza qualificata nello specifico campo di attività (4° livello), di almeno tre anni
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, attestato di frequenza di un corso professionale tecnico specifico riconosciuto dalla Regione
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
NOTA BENE
La classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volumi di affari (art.1, c.2, lettera a), L. 82/94 e art. 33 D.M. 7/7/1997, n. 274) ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle PP.AA. secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.