Camera arbitrale

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Dal 1 gennaio 2018 è in vigore la convenzione stipulata tra la Camera di Commercio di Genova, la Camera Arbitrale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Genova per la gestione del servizio di arbitrato, come deciso con le delibere della Giunta Camerale n. 234 del 20/11/2017 e  n. 260 del 4/12/2017.

Secondo tale convenzione, tutte le domande di arbitrato depositate dal 1 gennaio 2018 presso la Camera Arbitrale di Genova e la Camera Arbitrale Marittima saranno gestite secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

Gli atti del procedimento arbitrale potranno essere depositati presso la Camera di Commercio di Genova, presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ovvero presso la Camera Arbitrale di Milano.

Con la stessa decorrenza di cui sopra, è stata disposta la cessazione della Camera Arbitrale di Genova e della Camera Arbitrale Marittima, fatti salvi i procedimenti arbitrali avviati fino al 31 dicembre 2017 e fino alla conclusione degli stessi per i quali continua ad applicarsi il pre-esistente regolamento arbitrale.

 

Come depositare la domanda

La parte attrice deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria della Camera di Commercio che provvede - entro 5 giorni lavorativi - a notificarla al convenuto, al quale è concesso il termine di 30 giorni per il deposito della propria memoria di risposta.

Per l’avvio dell’arbitrato, alle parti è richiesto di versare un fondo iniziale, come anticipazione delle spese del procedimento secondo il tariffario della Camera Arbitrale di Milano.

L’arbitro unico o il collegio arbitrale sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella clausola arbitrale. Se le parti non provvedono alla nomina, l’arbitro unico o il collegio arbitrale sono nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

Dalla costituzione del Tribunale Arbitrale intercorrono 6 mesi (eventualmente prorogabili) per il deposito del lodo, la cui trasmissione alle parti avviene nei 10 giorni successivi. Il lodo rituale, in seguito alla sua omologazione da parte del Tribunale, viene equiparato a tutti gli effetti ad una sentenza.

 

Clausole arbitrali pre-esistenti

Se la convenzione arbitrale stipulata precedentemente tra le parti fa rinvio alla Camera di Commercio di Genova o alla Camera Arbitrale di Genova, l’amministrazione del procedimento sarà condotta, in base alla citata convenzione, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.