Protesti

Il protesto è un atto pubblico attraverso il quale i pubblici ufficiali abilitati attestano il mancato pagamento di cambiale, tratta, assegno bancario o postale o la mancata accettazione di una tratta. Le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione dei protesti nel Registro Informatico.

Il Registro è consultabile su scala nazionale, presso le Camere di Commercio o i sistemi telematici, collegati al sistema informativo delle stesse, mediante visura del nominativo/denominazione del soggetto protestato.

I compiti della Camera di Commercio

Il decreto 316/2000 in vigore dal 15 maggio 2001, ha disposto le modalità di attuazione del Registro Informatico Protesti, istituito con Legge 480/1995.

La Legge 235/2000, entrata in vigore il 26 dicembre 2000, ha introdotto le nuove norme relative alla cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Tali norme hanno attribuito alla Camere di Commercio, per le circoscrizioni territoriali di loro competenza, i seguenti compiti:

  • ricevere gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori
  • provvedere alla pubblicazione ufficiale dell’elenco dei protesti nel Registro Informatico

I pubblici ufficiali trasmettono il 1^ giorno di ogni mese alla Camera di Commercio l’elenco dei protesti levati fino al 26 del mese precedente.

Cosa fa l’Ufficio Protesti a seguito della presentazione di una domanda di cancellazione

  • Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver accertato la regolarità del pagamento del titolo (comprese spese ed interessi legali) o l’erroneità/illegittimità del protesto, il Responsabile Dirigente accoglie l’istanza e ne dispone poi la cancellazione
  • Entro 5 giorni dalla data del provvedimento del Dirigente Responsabile, l’ufficio provvede alla cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati del protesto.

Se gli accertamenti danno esito negativo, il Dirigente preposto rigetta l’istanza. Contro il provvedimento di rigetto è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza del soggetto protestato.

Attenzione! L'Ufficio Protesti può accettare pagamenti effettuati esclusivamente tramite piattaforma PagoPA

VISURE - CERTIFICAZIONI ORDINARIE       |       Per la visura anche se negativa, è dovuto un diritto  di € 2,00. La visura è rilasciata dall’ufficio certificati dell’anagrafe - Piazza De Ferrari 2 – piano terreno. Per il rilascio della visura scrivere a prenotazione.certificati.vidimazioni@ge.camcom.it

Come cancellare un protesto nel Registro Informatico

Il protesto è cancellato automaticamente dal Registro Informatico Protesti decorsi 5 anni dalla sua iscrizione.

Prima dei 5 anni, è possibile chiedere la cancellazione del protesto, se ricorrono le condizioni previste dalla legge per le seguenti tipologie di titoli di credito:

  • cambiale e tratta accettata
  • assegno

E’ possibile richiedere la cancellazione del protesto anche nei casi in cui si ritiene che il protesto sia erroneo o illegittimo. Tale domanda può essere presentata da:

  • Soggetto interessato (solo per ipotesi di erroneità od illegittimità formale della levata del protesto)
  • Ufficiale Levatore
  • Istituto di credito

Cambiale pagata entro 12 mesi dalla data del protesto

Se la cambiale è stata pagata entro 12 mesi dalla data di levata del protesto (unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto) è possibile chiederne la cancellazione presentando, alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto, la domanda di cancellazione, compilata e firmata dalla persona protestata.

Alla domanda di cancellazione deve essere allegata la documentazione indicata nella pagina Presentazione delle domande ed inoltre:

  • titolo e atto di protesto in originale

    Cambiale pagata dopo 12 mesi dalla data del protesto

    Se la cambiale è stata pagata dopo 12 mesi dalla data del protesto, l'interessato può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico Protesti previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96).

    Il rilascio del decreto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dal Registro Informatico Protesti. La stessa deve essere richiesta con apposita domanda di cancellazione per avvenuta riabilitazione, compilata in ogni sua parte e firmata dal soggetto protestato e presentata alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto.

    Alla domanda deve essere allegata, oltre a ciò che è indicato nella pagina Presentazione delle domande, la seguente documentazione:

    La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.L. 90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge). Occorre distinguere i due seguenti casi:

    1. copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia del documento di identità del firmatario);
    2. copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto con in calce la dichiarazione di conformità, dovrà essere firmato digitalmente dall'avvocato.

    In merito alla tempistica di rilascio dei decreti, si prega di rivolgersi esclusivamente al Tribunale competente.

    La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti viene materialmente effettuata decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul Registro Informatico dei Protesti (in assenza di interposta opposizione).
    Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Tribunale di Genova

    Assegno cancellazione per avvenuta riabilitazione

     

    La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni, la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi. 

    Il debitore che ha provveduto al pagamento dell'assegno - compreso spese ed interessi legali - potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto, decorso un anno dalla data di levata dello stesso, previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96).

    Il rilascio del decreto di riabilitazione pertanto non comporta automaticamente la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico Protesti. La stessa deve essere richiesta con apposita domanda di cancellazione per avvenuta riabilitazione, compilata in ogni sua parte e firmata dal soggetto protestato e presentata alla Camera di commercio che ha pubblicato il protesto.

    Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nella pagina Presentazione delle domande ed inoltre:

    La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.L. 90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge). Occorre distinguere i due seguenti casi:

    1. copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia del documento di identità del firmatario);
    2. copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto con in calce la dichiarazione di conformità, dovrà essere firmato digitalmente dall'avvocato.

    In merito alla tempistica di rilascio dei decreti, si prega di rivolgersi esclusivamente al Tribunale
    competente.

    La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti viene materialmente effettuata decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul Registro Informatico dei Protesti (in assenza di interposta opposizione).
    Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Tribunale di Genova.

    N.B. il pagamento dell'assegno, anche se effettuato nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, impedisce le sanzioni amministrative e l'iscrizione alla Centrale d'Allarme Interbancaria(CAI), ma non evita il protesto. Il CAI è un archivio gestito dalla Banca d'Italia.

    Protesto erroneo o illegittimo

    Il soggetto che ritiene di avere subito un protesto in modo erroneo o illegittimo può presentare alla Camera di Commercio competente istanza di cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto.  L'interessato nella domanda dovrà specificare i motivi di illegittimità o erroneità allegando adeguata documentazione probatoria (N.B. ai fini istruttori si sottolinea l'opportunità di allegare sempre anche la copia del titolo protestato).

    La domanda e la relativa documentazione sarà valutata dal competente dirigente che potrà rigettare la richiesta di cancellazione ove non ritenga esistente o comunque significativamente provata l'illegittimità o l'erroneità del protesto.

    Al riguardo, si fa presente che la Camera di commercio limita essenzialmente il proprio operato al controllo formale del protesto, pronunciandone la cancellazione solo nei casi di accertata e documentale illegittimità o erroneità della levata, non avendo poteri e mezzi istruttori per entrare nel merito dei fatti e dei rapporti intercorsi tra l'istituto di credito, l'emittente ed il beneficiario degli assegni.

    Alla domanda di cancellazione per erroneità/illegittimità deve essere allegata la documentazione indicata nella pagina Presentazione delle domande ed inoltre:

    • Documentazione probatoria, atta a dimostrare l’erroneità o illegittimità del protesto.

    Cambiale annotazione di avvenuto pagamento

    Per le cambiali pagate oltre un anno dalla levata del protesto, per le quali non è possibile ottenere la riabilitazione dal Tribunale, qualora non esistano  presupposti di legge (ovvero in presenza di altri titoli protestati e non ancora pagati), l'interessato può chiedere l'annotazione dell'avvenuto pagamento nel Registro Informatico Protesti. Detta annotazione di avvenuto pagamento non comporta in alcun modo la cancellazione del protesto. La stessa costituisce esclusivamente una informazione aggiuntiva inserita nel Registro Informatico Protesti (dicitura: Pagata dopo il protestoper motivi vari).

    Alla domanda di annotazione istanza di annotazione deve essere allegata la documentazione indicata nella pagina Presentazione delle domande ed inoltre: 

    • copia del titolo con atto di protesto;
    • ricevuta di pagamento, comprensiva di spese e interessi, rilasciata dal beneficiario (con relativa fotocopia del documento di identità) in originale o in copia conforme (non semplice fotocopia)

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    pubblicato il 21/01/2020 ultima modifica 03/05/2021
    Hanno contribuito: mgrillanda