Sezione speciale del Fondo di garanzia per il microcredito

Con decreto del 18/03/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha costituito il Fondo di Garanzia per il microcredito, volto a concedere una garanzia pubblica su finanziamenti rientranti nella definizione di operazioni di microcredito (ex Decreto MEF n. 176/2014) per sostenere l’avvio e lo sviluppo delle microimprese e dei professionisti iscritti agli ordini.
 

Tipologia di finanziamento

Il finanziamento può essere garantito dalla Sezione Speciale, nella misura massima dell’80% del suo ammontare nel caso di garanzia rilasciata direttamente alla banca, ovvero nella misura massima dell’80% sulle garanzie prestate dai Confidi.
 

Soggetti beneficiari

Possono ottenere la garanzia esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, da non più di 5 anni.
Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di società di persone, società a responsabilità limitata semplificate e cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e il livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).


Operazioni finanziarie ammissibili

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni di leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.
I finanziamenti non possono eccedere il limite di euro 25.000 aumentabili a euro 35.000 in casi specifici.

 


Ulteriori informazioni sul sito del MI.S.E.

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pubblicato il 29/01/2020 ultima modifica 30/04/2020