Garanzia Artigianato e Cassa Commercio Liguria
Garanzia Artigianato Liguria (GAL) - Fesr 2021-2027 - OS 1.3 e OS 2.1
Aprirà il 1 Marzo 2024 Garanzia Artigianato Liguria, il rinnovato strumento regionale per interventi di sostegno per operazioni finanziarie per le imprese dell'artigianato con una dotazione complessiva di 19 milioni e mezzo di euro. Lo strumento opera nell'ambito degli Obiettivi Specifici 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi”, con una dotazione di 13 milioni e mezzo e 2.1 “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra” con una dotazione di 6 milioni.
Chi può accedere
Le micro, piccole e medie imprese artigiane in forma singola o associata (forma cooperativa o
consortile), iscritte all’albo di cui alla legge regionale n. 3/2003 o iscritte nel Registro delle imprese, a condizione che ottengano l’iscrizione al suddetto albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
I soggetti beneficiari devono essere attivi ed esercitare un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell’Allegato 1 del Regolamento.
Per cosa si può utilizzare
Per interventi di sostegno di operazioni finanziarie e interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi previsti dall'art. 7 del Regolamento avviati a far data dal 1 Luglio 2023, purché il programma d’investimento
complessivo non sia materialmente completato o realizzato completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.
Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzate entro 12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione. L’avvio del programma d’investimento coincide con la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre il completamento coincide con l’ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.
L’impresa beneficiaria deve dimostrare la disponibilità della sede dell’intervento oggetto dell’istanza di agevolazione sul territorio della regione Liguria prima della concessione della riassicurazione.
Quanto si può richiedere
Lo strumento sostiene la capacità di credito delle imprese attraverso forme di garanzia e interventi agevolativi mirati a consentire migliori condizioni e maggiore propensione agli investimenti.
Si possono chiedere finanziamenti di importi compresi tra 10.000 e 500.000 euro.
Lo strumento opera attraverso un mix di quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi), l'abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e i contributi a fondo perduto.
Questi ultimi sono concessi fino al 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000 euro alle seguenti imprese:
- imprese con unità locale in comuni liguri non costieri
- imprese in possesso del marchio "Artigiani Liguria" e marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o riconosciuti e promossi da Regione Liguria
- imprese con almeno venti anni di attività (dalla data di avvio dell'attività)
- imprese avviate da non oltre un anno (alla data di presentazione della domanda)
- imprese giovanili: ditte individuali, società e società cooperative con titolari che non abbiano compiuto i 35 anni
- imprese femminili: imprese individuali, società o società cooperative
- imprese colpite dagli eventi meteorologici e meteo marini avversi che hanno interessato il
territorio ligure tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato
di emergenza regionale, che abbiano presentato il modello di segnalazione di danno (modello AE) nei termini e con le modalità previste.
Il fondo perduto è concesso alle imprese di cui sopra per le seguenti finalità:
- interventi riguardanti il passaggio generazionale della proprietà dell'azienda
- acquisto di veicoli euro 6 a fronte di rottamazione di veicoli benzina fino ad euro 1 e diesel fino a euro 3
- interventi di efficientamento energetico
- acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei locali
- acquisto di azienda o di rami d'azienda
- acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuovi o usati
- acquisto di software, brevetti, licenze e know-how, servizi finalizzati a migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro e adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali per il digital/web marketing, siti internet, e-business, e-commerce, ecc..
La riassicurazione è pari all'80% dell'importo garantito dal Confidi ed è rilasciata per un importo massimo di 250 mila euro. Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo del prestito sottostante.
L'abbuono consiste in un ulteriore abbattimento dei costi della garanzia rilasciata dal Confidi nella misura massima del 3% dell'importo del prestito su cui insiste la garanzia.
Il contributo per la riduzione dei costi per interessi è riconosciuto in un importo pari, per la quota del prestito ammesso, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%.
Il valore della riassicurazione rilasciata deve essere superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni concesse in forma di abbuono delle commissioni di garanzia, contributo per la riduzione dei costi per interessi e contributo a fondo perduto. Qualora la somma delle sovvenzioni complessivamente riconoscibili risulti superiore o uguale al valore della riassicurazione, l'importo del contributo a fondo perduto verrà complessivamente ricondotto.
Quando e come presentare la domanda
Il soggetto gestore dello strumento è Artigiancassa S.p.A..
I Confidi possono convenzionarsi utilizzando le indicazioni del Regolamento.
La domanda può essere presentata dal 1 Marzo 2024 dai Confidi convenzionati.
Le richieste di agevolazione sono istruite, con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine
cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività
A) “Sviluppo e rafforzamento” e un’unica domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività
B) “Energia”.
Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento, il sito Garanzia Artigianato Liguria e le slides proiettate alla presentazione del 15 Febbraio 2024:
- inquadramento degli strumenti
- presentazione dei nuovi Regolamenti
Cassa Commercio Liguria (CCL) - Fesr 2021-2027 - OS 1.3 e OS 2.1
Aprirà il 1 Marzo 2024 Cassa Commercio Liguria, il rinnovato strumento regionale per interventi di sostegno per operazioni finanziarie per le imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi di alloggio con una dotazione complessiva di 19 milioni e mezzo di euro. Lo strumento opera nell'ambito degli Obiettivi Specifici 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi”, con una dotazione di 13 milioni e mezzo e 2.1 “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra” con una dotazione di 6 milioni.
Chi può accedere
Le micro, piccole e medie imprese commerciali, in forma singola o associata, della ristorazione e dei servizi di alloggio, con sede operativa in Liguria, iscritte al Registro delle imprese. Possono beneficiare del Fondo anche i Consorzi di gestione dei mercati comunali coperti ubicati in Liguria costituiti da micro, piccole e medie imprese, iscritti e attivi nel Registro delle imprese, con l'esclusione dei Consorzi di gestione dei mercati comunali coperti all'ingrosso, e i Centri Integrati di Via (CIV).
I soggetti beneficiari devono essere attivi ed esercitare un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell’allegato 1 del Regolamento.
Per cosa si può utilizzare
Per interventi di sostegno di operazioni finanziarie e interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi previsti dall'art. 7 del Regolamento avviati a far data dal 1 Luglio 2023, purché il programma d’investimento
complessivo non sia materialmente completato o realizzato completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.
Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzate entro 12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione. L’avvio del programma d’investimento coincide con la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre il completamento coincide con l’ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.
L’impresa beneficiaria deve dimostrare la disponibilità della sede dell’intervento oggetto dell’istanza di agevolazione sul territorio della regione Liguria prima della concessione della riassicurazione.
Quanto si può richiedere
Lo strumento sostiene la capacità di credito delle imprese attraverso forme di garanzia e interventi agevolativi mirati a consentire migliori condizioni e maggiore propensione agli investimenti.
Si possono chiedere finanziamenti di importi compresi tra 10.000 e 500.000 euro per le operazioni
accordate ai soggetti di cui al primo paragrafo dell’art. 5 (micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata) e € 2.500.000,00 per le operazioni accordate ai soggetti di cui al secondo paragrafo dell’art. 5 (Consorzi di gestione dei mercati comunali coperti ubicati nel territorio ligure e CIV).
Lo strumento opera attraverso un mix di quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi), l'abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e i contributi a fondo perduto.
Questi ultimi sono concessi fino al 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000 euro alle seguenti imprese:
- imprese con unità locale in comuni liguri non costieri
- imprese in possesso del marchio "Botteghe storiche", "Liguria Gourmet", "Genova Gourmet Bartender", "Genova Gourmet Caffetteria" e marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o riconosciuti e promossi da Regione Liguria
- imprese con almeno venti anni di attività (dalla data di avvio dell'attività)
- imprese avviate da non oltre un anno (alla data di presentazione della domanda)
- imprese giovanili: ditte individuali, società e società cooperative con titolari che non abbiano compiuto i 35 anni
- imprese femminili: imprese individuali, società o società cooperative
- imprese colpite dagli eventi meteorologici e meteo marini avversi che hanno interessato il
territorio ligure tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato
di emergenza regionale, che abbiano presentato il modello di segnalazione di danno (modello AE) nei termini e con le modalità previste.
Il fondo perduto è concesso alle imprese di cui sopra per le seguenti finalità:
- interventi riguardanti il passaggio generazionale della proprietà dell'azienda
- acquisto di veicoli euro 6 a fronte di rottamazione di veicoli benzina fino ad euro 1 e diesel fino a euro 3
- interventi di efficientamento energetico
- acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei locali
- acquisto di azienda o di rami d'azienda
- acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuovi o usati
- acquisto di software, brevetti, licenze e know-how, servizi finalizzati a migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro e adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali per il digital/web marketing, siti internet, e-business, e-commerce, ecc..
- realizzazione, ampliamento o modifica di chioschi posti su aree pubbliche e di dehors posti su aree pubbliche all’esterno degli esercizi di somministrazione destinati e attrezzati al servizio di ristoro dei consumatori
La riassicurazione è pari all'80% dell'importo garantito dal Confidi ed è rilasciata per un importo massimo di 250 mila euro per le operazioni accordate ai soggetti di cui al primo punto dell’art. 5 e di euro 1.250.000,00 per le operazioni accordate ai soggetti di cui al secondo punto dell’art. 5.
L'abbuono consiste in un ulteriore abbattimento dei costi della garanzia rilasciata dal Confidi nella misura massima del 3% dell'importo del prestito su cui insiste la garanzia.
Il contributo per la riduzione dei costi per interessi è riconosciuto in un importo pari, per la quota del prestito ammesso, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%.
Il valore della riassicurazione rilasciata deve essere superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni concesse in forma di abbuono delle commissioni di garanzia, contributo per la riduzione dei costi per interessi e contributo a fondo perduto. Qualora la somma delle sovvenzioni complessivamente riconoscibili risulti superiore o uguale al valore della riassicurazione, l'importo del contributo a fondo perduto verrà complessivamente ricondotto.
Quando e come presentare la domanda
Il soggetto gestore dello strumento è Artigiancassa S.p.A..
I Confidi possono convenzionarsi utilizzando le indicazioni del Regolamento.
La domanda può essere presentata dal 1 Marzo 2024 dai Confidi convenzionati.
Le richieste di agevolazione sono istruite, con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività
A) “Sviluppo e rafforzamento” e un’unica domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività
B) “Energia”.
Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento, il sito Cassa Commercio Liguria e le slides proiettate alla presentazione del 15 Febbraio 2024:
- inquadramento degli strumenti