Requisiti del Mediatore marittimi

Il possesso dei requisiti abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.  

 Requisiti personali

  • avere conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore
  • cittadinanza italiana o degli altri paesi dell'Unione Europea, i cittadini di Paesi non appartenenti alla Comunità europea potranno svolgere solo l'attività di mediazione prevista per la Sezione ordinaria del Ruolo recentemente abolito, se provenienti da Paesi in condizione di reciprocità.

 Requisiti morali

  • non essere interdetto o inabilitato
  • non essere stato dichiarato fallito o in caso di fallimento essere stato riabilitato
  • non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

 Requisiti professionali

 Requisiti per le società 

Per le società che intendono esercitare la mediazione marittima, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti a titolo personale.

Tutti coloro che esercitano la mediazione per conto della società (dipendenti, collaboratori) devono possedere i requisiti a titolo personale.

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pubblicato il 27/02/2019 ultima modifica 17/05/2022