Registro gas fluorurati
L’articolo 15 del D.P.R n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra abrogando le precedenti disposizioni in materia, conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate
- Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato
- Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Rispetto al passato vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
- Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
- Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (art. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il 25/09/2019.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.
Abrogazione comunicazione ISPRA
il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012: la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.
Informazioni di dettaglio, normativa e accesso alla scrivania telematica per le iscrizioni
Sintesi ragionata di tutte le novità in arrivo
La comunicazione degli interventi e gli obblighi degli operatori
Come noto il DPR 146/2018 prevede che a partire dal 25/7/2019 le imprese che vendono gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono agli utilizzatori finali, devono comunicare alla Banca Dati FGAS i dati relativi alle vendite.
I soggetti che svolgono tale attività devono, preliminarmente, iscriversi al Registro.
L’iscrizione
L’iscrizione avviene per via telematica, accedendo alla scrivania per la compilazione delle pratiche dal sito
L’accesso avviene con spid o firma digitale intestati a persona di impresa, indicata in visura.
Non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi.
Le imprese verseranno i diritti (pari a 21,00 €) e imposta di bollo (16,00 €) con le modalità indicate da ciascuna Camera di Commercio
Nella pratica di iscrizione l’impresa dovrà indicare le unità locali che opereranno come punti vendita, e indicare le persone (anche esterne all’impresa) abilitate a trasmettere i dati.
Le persone così individuate riceveranno, via mail, le credenziali per l’accesso.
La comunicazione
La comunicazione avverrà sempre via telematica con l’accesso dal portale.
L’accesso potrà avvenire via Spid, firma digitale o credenziali rilasciate in sede di iscrizione.
I dati relativi alla vendita di FGAS devono essere comunicati “al momento della vendita”.
I dati relativi alla vendita delle apparecchiature possono essere comunicati al momento dell’emissione della fattura (dato previsto dalla norma).
L’inserimento e la comunicazione potranno essere fatte tramite un apposita procedura telematica o, in maniera massiva, con l’upload di file in formato xls o xml.
Non è previsto alcun diritto di segreteria.
L’informazione per le imprese sarà disponibile tramite il sito, dove saranno presenti le FAQ e tramite il portale.
Pagamento diritti annuali
Per effettuare il pagamento https://www.fgas.it/News#2461-diritti-di-segreteria-annuali-per-banca-dati-fgas