Registro gas fluorurati

L’articolo 15 del D.P.R n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra abrogando le precedenti disposizioni in materia, conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  1. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione
  2. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione
  3. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate
  4. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato
  5. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione
  6. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto al passato vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

  1. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
  2. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (art. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il 25/09/2019.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Abrogazione comunicazione ISPRA  

il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012: la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.

Informazioni di dettaglio, normativa e accesso alla scrivania telematica per le iscrizioni 

Sintesi ragionata di tutte le novità in arrivo 

La comunicazione degli interventi e gli obblighi degli operatori 

Come noto il DPR 146/2018 prevede che a  partire dal 25/7/2019 le imprese che vendono gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono agli utilizzatori finali, devono  comunicare alla Banca Dati FGAS i dati relativi alle vendite.

I soggetti che svolgono tale attività devono, preliminarmente, iscriversi al Registro.

L’iscrizione

L’iscrizione avviene per via telematica, accedendo alla scrivania per la compilazione delle pratiche dal sito 

L’accesso avviene con spid o firma digitale intestati a persona di impresa, indicata in visura.

Non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi.

Le imprese verseranno i diritti (pari a 21,00 €) e imposta di bollo (16,00 €) con le modalità indicate da ciascuna Camera di Commercio

Nella pratica di iscrizione l’impresa dovrà indicare le unità locali che opereranno come punti vendita, e indicare le persone (anche esterne all’impresa) abilitate a trasmettere i dati.

Le persone così individuate riceveranno, via mail, le credenziali per l’accesso.

Manuale per l’iscrizione.

 La comunicazione

La comunicazione avverrà sempre via telematica con l’accesso dal portale.

L’accesso potrà avvenire via Spid, firma digitale o credenziali rilasciate in sede di iscrizione.

I dati relativi alla vendita di FGAS devono essere comunicati “al momento della vendita”.

I dati relativi alla vendita delle apparecchiature possono essere comunicati al momento dell’emissione della fattura (dato previsto dalla norma).

L’inserimento e la comunicazione potranno essere fatte tramite un apposita procedura telematica o, in maniera massiva, con l’upload di file in formato xls o xml.

Non è previsto alcun diritto di segreteria.

L’informazione per le imprese sarà disponibile tramite il sito, dove saranno presenti le FAQ e tramite il portale.

Pagamento diritti annuali

Per effettuare il pagamento https://www.fgas.it/News#2461-diritti-di-segreteria-annuali-per-banca-dati-fgas