Raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi - categoria 4-bis

La Deliberazione del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali  n. 2 del 24/04/2014 prevede l'iscrizione in categoria 4 bis per le imprese che svolgono o intendono svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici e che, in conseguenza di tale attività, effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

L'iscrizione in tale categoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.

La domanda di iscrizione deve essere presentata telematicamente e deve essere comprensiva dei seguenti documenti:

  1. Modulo di domanda generato in automatico dal sistema telematico sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e accompagnato da copia dei documenti di identità in corso di validità (per i cittadini extracomunitari è necessario allegare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità)
  2. Foglio riepilogativo dell'istanza, generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra
  3. Copia fronte-retro del libretto di circolazione del mezzo o documentazione attestante la disponibilità del mezzo in capo all'impresa. E' ammessa l'iscrizione di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.
  4. Modello di dichiarazione Antimafia "Allegato B" sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda di iscrizione

 

Nella domanda il titolare/legale rappresentante deve dichiarare:

- la sede dell’impresa (così come risultante dal Registro Imprese);

- le caratteristiche e natura dei rifiuti che si intendono raccogliere e trasportare tra le tipologie di rifiuto indicate all’art.3 della Deliberazione n.2/2018;

- le modalità di trasporto dei rifiuti stessi (rinfusa, colli o altro);

- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti (targa e numero di telaio), nonché la conformità degli stessi alla normativa sull’autotrasporto di cose.

 

Tale iscrizione non prevede:

- la nomina di un Responsabile Tecnico;

- la redazione dell'attestazione di idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti da parte del Responsabile Tecnico. Tale idoneità viene dichiarata direttamente dal titolare/legale rappresentante;

- la dimostrazione della capacità finanziaria.

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pubblicato il 10/12/2019 ultima modifica 30/04/2020