Raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi - categoria 4-bis
La Deliberazione del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n. 2 del 24/04/2014 prevede l'iscrizione in categoria 4 bis per le imprese che svolgono o intendono svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici e che, in conseguenza di tale attività, effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
L'iscrizione in tale categoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.
La domanda di iscrizione deve essere presentata telematicamente e deve essere comprensiva dei seguenti documenti:
- Modulo di domanda generato in automatico dal sistema telematico sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e accompagnato da copia dei documenti di identità in corso di validità (per i cittadini extracomunitari è necessario allegare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità)
- Foglio riepilogativo dell'istanza, generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra
- Copia fronte-retro del libretto di circolazione del mezzo o documentazione attestante la disponibilità del mezzo in capo all'impresa. E' ammessa l'iscrizione di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.
- Modello di dichiarazione Antimafia "Allegato B" sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda di iscrizione
Nella domanda il titolare/legale rappresentante deve dichiarare:
- la sede dell’impresa (così come risultante dal Registro Imprese);
- le caratteristiche e natura dei rifiuti che si intendono raccogliere e trasportare tra le tipologie di rifiuto indicate all’art.3 della Deliberazione n.2/2018;
- le modalità di trasporto dei rifiuti stessi (rinfusa, colli o altro);
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti (targa e numero di telaio), nonché la conformità degli stessi alla normativa sull’autotrasporto di cose.
Tale iscrizione non prevede:
- la nomina di un Responsabile Tecnico;
- la redazione dell'attestazione di idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti da parte del Responsabile Tecnico. Tale idoneità viene dichiarata direttamente dal titolare/legale rappresentante;
- la dimostrazione della capacità finanziaria.