Requisiti degli Agenti affari in mediazione

Il possesso dei requisiti abilita allo svolgimento dell'attività su tutto il territorio nazionale

I requisiti devono essere posseduti:

  • dal titolare nel caso di ditte individuali
  • dalle persone dotate di rappresentanza legale nel caso di società
  • eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa.

Chi esercita l'attività di mediazione senza essere in possesso dei requisiti previsti è punito con una sanzione amministrativa da 7.500,00 a 15.000,00 euro, ex art. 8 legge 39/89 modificato dall'art. 1 comma 47 legge 296/2006 e con la restituzione delle provvigioni percepite dalle parti contraenti.

      Requisiti personali

  • maggiore età 
  • essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri della Unione Europea ovvero stranieri residenti in Italia muniti di permesso di soggiorno
  • risiedere nella provincia di Genova o eleggervi domicilio professionale
  • avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

      Requisiti morali

  • avere il godimento dei diritti civili
  • non essere interdetto o inabilitato
  • non essere stato dichiarato fallito o in caso di fallimento essere stato riabilitato
  • non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

      Requisiti professionali

  • avere frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto

      Incompatibilità

L’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è stato riformulato dall'art 4 comma 2 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 :
L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi

Si ribadisce  che l'attività di mediazione è incompatibile con l'attività di amministrazione di condominio (linee guida)

Polizza Obbligatoria per rischi professionali

Per l'esercizio della professione di mediatore, la legge 57/2001 ha introdotto l'obbligo della presentazione di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
La polizza dovrà coprire tutti coloro che nell'interesse dell'azienda svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione.
Copia della polizza deve essere prodotta telematicamente al momento della presentazione della SCIA contestualmente a ComUnica presso il Registro Imprese.