Attività in forma societaria

Secondo quanto disposto dall'art. 6, 1° comma, della legge n. 204/85, qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione devono essere posseduti «dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse».

Pertanto, nel caso di società in nome collettivo, il possesso dei requisiti sarà richiesto per tutti i soci in possesso di firma e dunque di legale rappresentanza; per le società in accomandita semplice, per tutti i soci accomandatari; per le società giuridiche, per tutti coloro cui sono stati conferiti i poteri di legale rappresentanza, e quindi, di norma gli amministratori (presidente, amministratore unico, amministratori delegati).