Requisiti degli Agenti e rappresentati di commercio

I requisiti devono essere posseduti:

  • dal titolare nel caso di ditte individuali
  • dalle persone dotate di rappresentanza legale nel caso di società

Requisiti personali

  • maggiore età
  • essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri della Unione Europea ovvero stranieri residenti in Italia muniti di permesso di soggiorno
  • risiedere nella provincia di Genova o eleggervi domicilio professionale
  • aver assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare dell’interessato, conseguendo il relativo titolo

Requisiti morali

  • non essere interdetto o inabilitato (artt. 414-432 c.c.)
  • non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 336-360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.), la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.); contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.); per delitto di omicidio volontario (artt. 575- 589 c.p.); furto (artt. 624-627 c.p.); rapina (art. 628 c.p.); estorsione (artt. 629-630 c.p.); truffa (art. 640 c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.), salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
  • non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per ogni altro delitto non colposo (art. 43 c.p.) per il quale la legge commini la pena della reclusione (art. 23 c.p.) non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa
  • B.: Il carattere ostativo dei reati è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento ex artt. 444-445 c.p.p., salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, 2° co. c.p.p.).

Requisiti professionali (alternativi)

  • possesso di diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche (titoli di studio abilitanti)
  • aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (nel settore commercio livelli I, II, negli altri settori livelli VI, VII) purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
  • aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale riconosciuto dalla Regione (ulteriori informazioni sul sito Centro Ligure della Produttività)

In data 16/12/2024 con provvedimento della Giunta Camerale si è provveduto alla ridefinizione dei requisiti professionali validi per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza di commercio secondo la prevalente interpretazione desunta da circolari ministeriali e dall’attuale sistema camerale

In particolare relativamente al requisito dello svolgimento del biennio di attività qualificata si sottolinea che l'esercizio di tale attività potrà essere comprovata alternativamente (ex art. 4 del D.M. 21 agosto 1985):

  • mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resi dagli aspiranti all’iscrizione e/o dai rispettivi datori di lavoro;
  • mediante certificazione dei competenti Uffici per l’impiego;
  • mediante una dichiarazione del datore di lavoro vistata dal competente Ufficio per l’impiego (dovrà contenere chiaramente l’indicazione delle mansioni svolte, con riferimento al livello dell'incarico ricoperto);
  • mediante buste paga con indicazione del livello contrattuale.

Esperienza lavorativa, livelli contrattuali e professioni valide per acquisire i requisiti abilitanti l’esercizio d’attività di cui all’art. 5 della L. 205/1983 (elenco non esaustivo che potrà essere implementato in fase successiva con ulteriore casistica riscontrata)

Si ricorda che al 31/12/2019 l'iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio NON COSTITUISCE PIU' REQUISITO PROFESSIONALE ABILITANTE per l'avvio dell'attività di agente e rappresentante di commercio