Attenzione alle truffe

Stanno recentemente aumentando i casi di pratiche commerciali ingannevoli rivolte alle imprese.
Invitiamo le imprese e i professionisti a prestare la massima attenzione a bollettini di pagamento e pubblicità che riportano una denominazione facilmente confondibile con quella della Camera di Commercio.


In evidenza

Bollettini e moduli ingannevoli: il vademecum anti-inganni dell'AGCM
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato il vademecum "Io non ci casco!" per difendersi dalle indebite richieste di pagamento alle aziende. Il vademecum è concepito come strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché esse siano informate e in grado di proteggersi dai tentativi di raggiri commerciali nei loro confronti.


Pratiche commerciali scorrette: sanzionate due imprese

Sulla base di una serie di segnalazioni l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione amministrativa di 50mila euro all'impresa individuale "Casellario Unico Telematico Imprese" e 120mila euro alla società "Portale imprese" per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette con invio di bollettini alle imprese.

Tali proposte sono completamente estranee agli adempimenti previsti per legge nei confronti del Registro Imprese e della Camera di commercio, che non utilizza queste modalità di comunicazione.

 

Come tutelarsi

La Camera di commercio invita le imprese a:

- leggere attentamente il testo dell'offerta ricevuta prima di apporre la propria firma;
- prestare attenzione alle scritte riportate in caratteri più piccoli;
- verificare attentamente se l'informativa sul trattamento dei dati corrisponde alla normativa italiana in materia di privacy.

Le comunicazioni provenienti dalla Camera di commercio sono facilmente identificabili dall'utilizzo di carta intestata che riporta il logo e l'esatta denominazione dell'ente.

In caso di dubbi o perplessità è possibile inviare un messaggio a relazioni.esterne@ge.camcom.it o telefonare al numero 010.2704561

Accertato che la comunicazione non proviene dalla Camera di commercio, l'impresa può effettuare una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato.

L'AGCM avvierà un'indagine al termine della quale si pronuncerà sull'ingannevolezza o meno della comunicazione oggetto di segnalazione. Sulla base di tale pronuncia, gli interessati potranno agire a titolo individuale per far invalidare il relativo contratto e chiedere il risarcimento dei danni subiti. Gli interessati possono rivolgersi al giudice ordinario ai sensi delle norme del Codice Civile che vietano gli atti di concorrenza sleale.


I precedenti casi

Richieste di informazioni e dati societari da parte di finti addetti della Camera di commercio per ricerche e indagini di mercato. Si invita a prestare attenzione e contattare la Camera di commercio in caso di dubbi (relazioni.esterne@ge.camcom.it o 010.2704561).

Richieste di pagamento e registrazione provenienti da persone, imprese e organizzazioni che utilizzano denominazioni facilmente confondibili con quella della Camera di Commercio. Queste organizzazioni offrono, in apparenza gratuitamente, l'iscrizione in banche dati, registri, albi e ruoli e chiedono alle imprese di inserire i propri dati in moduli con la dicitura che il firmatario si obbliga a versare, solitamente per più anni, un importo annuale per l'iscrizione.

Esempio: "Ci segnalano che stanno pervenendo alle imprese bollettini postali il cui contenuto può risultare ingannevole per i destinatari, considerata la dicitura: "l'iscrizione è obbligatoria, per le ditte iscritte a: Camera di commercio, Industria Agricoltura e Artigianato, qualora si desideri usufruire dei servizi offerti, totalmente detraibili ai fini IVA. L'accettazione della nostra proposta e l'utilizzo del nostro portale multiservizi ha finalità esclusivamente commerciale e non surroga, né in alcun modo sostituisce gli adempimenti imposti dallo Stato italiano e/o dalla Pubblica Amministrazione in tema di iscrizione al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A. e quant'altro) ed in tema di esazione di diritti dovuti per legge".

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pubblicato il 31/01/2020 ultima modifica 30/04/2020