Ravvedimento operoso

Le violazioni di omesso, insufficiente e/o tardivo versamento del diritto annuale, possono essere sanate spontaneamente, entro precisi limiti di tempo, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997 e art. 6 D.M. 54/2005).

 

Chi può utilizzarlo

Possono avvalersi del ravvedimento le imprese (anche per le unità locali denunciate):

- se già iscritte al Registro imprese

  • alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto
  • entro 30 gg. dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
  • oltre 30 gg. dalla scadenza e fino ad un anno hanno pagato il diritto annuale (con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)

- se iscritte in corso d'anno

  • alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto
  • oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale dovuto

 

Termini

Ravvedimento breve

  • per le imprese e/o le unità locali che risultano già iscritte al 1 gennaio, il termine per avvalersi del ravvedimento scade il trentesimo giorno successivo la data di scadenza ordinaria del pagamento (la facoltà di ricorrervi è in alternativa alla maggiorazione dello 0,40%)
  • per le imprese e/o le unità locali iscritte in corso d'anno, il termine per avvalersi del ravvedimento scade il sessantesimo giorno dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese o di annotazione all'Albo delle imprese artigiane.

Ravvedimento lungo

  • per le imprese e/o le unità locali che risultano già iscritte al 1 gennaio il termine per avvalersi del ravvedimento scade l'anno successivo la data di scadenza ordinaria del pagamento
  • per le imprese e/o le unità locali iscritte in corso d'anno il termine per avvalersi del ravvedimento scade l'anno successivo la data di scadenza del pagamento e pertanto, 1 anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese o di annotazione all'Albo delle imprese artigiane.

I termini per il ravvedimento decorrono dal giorno di scadenza del versamento del diritto o dal giorno successivo se lo stesso cade di sabato o di giorno festivo. Parimenti nell' ipotesi in cui l'ultimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

 

Quanto pagare

Le violazioni, nell'ipotesi di applicazione del ravvedimento breve,  possono essere sanate versando:

  • importo del diritto (per i casi di mancato o incompleto pagamento)
  • importo degli interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente (5% dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, 2,5% dal 1 gennaio 2024), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento)
  • importo della sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione minima del 30% e quindi pari al 3,00% del diritto

Nell'ipotesi di applicazione del ravvedimento lungo occorrerà versare:

  • importo del diritto (per i casi di mancato o incompleto pagamento)
  • importo degli interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente (5% dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, 2,5% dal 1 gennaio 2024), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento)
  • importo della sanzione ridotta ad 1/8 della sanzione minima del 30% e quindi pari al 3.75% del diritto


Come pagare

Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24, compilando la sezione IMU e altri tributi locali e indicando i seguenti codici:

3850 per il tributo

3851 per gli interessi

3852 per la sanzione

Nel campo anno di riferimento deve essere indicato, per tutti e tre i codici tributo, l'anno per il quale è dovuto il diritto e non l'anno in cui avviene il pagamento ravveduto.
Si ricorda che ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) N. 115/E del 23 maggio 2003 in caso di ravvedimento mediante compensazione, tale possibilità è esclusa per gli interessi e la sanzione.

Azioni sul documento

pubblicato il 30/04/2020 ultima modifica 22/04/2024