Termini e modalità
Termini e modalità canoniche
Il pagamento va effettuato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Il versamento entro il 30° giorno successivo al termine previsto deve essere maggiorato dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In tal caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione senza alcun arrotondamento.
La scadenza del versamento che coincide con sabato o un giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
DIRITTO ANNUALE 2023
La scadenza per il versamento del diritto, applicando la maggiorazione dello 0,4%, è il 31 di luglio anche per le imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità (ISA) che, quest'anno, hanno la possibilità di pagare le imposte fino al 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione.
Dal 1° agosto 2023 si potranno sanare i versamenti irregolari solo tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
L'anno a cui il diritto fa riferimento deve corrispondere all'anno per il quale si effettua il versamento dell'acconto delle imposte.
Il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:
- pagare online tramite la piattaforma pagoPA collegandosi al sito e utilizzando la funzione 'calcola e paga', si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online
- pagare con il modello F24 utilizzando per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico F24 Web o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane.
Maggiori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Casi particolari
Società di capitali:
- con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del mese e successivo a quello di approvazione del bilancio;
- con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali, tra cui il diritto annuale, esclusivamente per via telematica (art. 37. comma 49 del D.L. n.223/06), tramite modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte.